Quattordicesima

Senza categoria - 1 Gen 2017


La quattordicesima mensilità della pensione INPS è regolata dalla Legge 127-2007 che ha introdotto questo bonus per i pensionati a basso reddito: viene erogata il 1 luglio di ogni anno automaticamente sull’assegno, quindi chi ne ha diritto non dovrebbe fare nulla per richiederla. Vi consigliamo però di rivolgervi all’INPS appena vengono compiuti i 64 anni per fare la domanda della quattordicesima, in teoria non necessaria ma come potete leggere nei commenti a fine articolo possono capitare casi in cui non viene corrisposta. La quattordicesima INPS si prende anche l’anno in cui vengono compiuti i 64 anni di età, calcolata però dal mese di nascita: quindi non verrà versato l’intero importo annuale, ma viene diviso in 12 parti (i mesi dell’anno) e corrisposto in base ai mesi in cui il pensionato sarà effettivamente 64enne (se ad esempio si compiono il 1 luglio, essendo solo 6 i mesi in cui si hanno effettivamente 64 anni si prende metà importo).

La quattordicesima INPS è solo per chi prende una pensione da lavoro gestita dall’INPS e non spetta a chi prende una pensione di carattere assistenziale, ovvero non se ne ha diritto se si prende:
• assegno sociale INPS, ex pensione sociale
• rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat. IOBIS)
• pensione d’invalidità civile
• pensione di vecchiaia (cat. VMP) o di invalidità (Cat. IMP) a favore delle casalinghe
• pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale
degli Enti pubblici creditizi (cat. VOBANC, IOBANC e SOBANC)
• assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario
(cat. VOCRED)
• assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo
(cat. VOCOP)
• assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle
esattorie (cat. VOESA)
• indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM)
• pensioni ordinarie, di invalidità o ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e
Assistenziale degli Spedizionieri Doganali (cat.VOSPED, IOSPED e SOSPED)
• pensione da enti privati come ad esempio Enasarco, Inpgi, le casse previdenziali dei professionisti
La quattordicesima INPS spetta in caso di assegno ordinario d’invalidità in quanto è una prestazione dipendente dai contributi da lavoro: ovviamente però occorre rispettare i requisiti di età e di reddito indicati in questa guida che state leggendo.

Si può avere la quattordicesima con la pensione di reversibilità? Sì, però si ha solo il 60% dell’importo che spetterebbe al coniuge defunto. Vale sempre la condizione che deve essere una pensione da lavoro come specificato poco sopra, il requisito di età pari a 64 anni e quelli di reddito spiegati più sotto.

Importo quattordicesima INPS 2017
L’importo della quattordicesima per i pensionati è in base al montante contributivo versato durante gli anni di lavoro: esistono tre diversi scaglioni contributivi, più sono gli anni di contributi e più elevato è l’importo della quattordicesima. Come sempre accade per le pensioni, i lavoratori autonomi devono cumulare più contributi rispetto ai lavoratori dipendenti.

Il governo Renzi con la riforma pensioni 2017 ha aumentato del 30% l’importo della quattordicesima per i pensionati con reddito lordo annuo non superiore a 9786.86 euro (ovvero con reddito mensile fino a 1,5 volte il minimo INPS per 13 mensilità), oltre a concederla anche ai pensionati con reddito lordo annuo superiore a 9786.86 euro e fino a 13.049,15 euro (ovvero con reddito mensile fino a 2 volte il minimo INPS per 13 mensilità) ma con importo ridotto, come potete vedere in questa tabella:


Anni di contributi per tipologia di lavoratore
DIPENDENTE              –                  AUTONOMO
Importo della quattordicesima
nell’assegno del 1 luglio 2017
fino a 15 anni             –              fino a 18 anni  

€ 437 se con reddito lordo annuo
fino a € 9786.86€ 336 con reddito lordo annuo superiore a

€ 9786.86  e fino a  € 13.049,15

tra 15 e 25 anni          –            tra 18 e 28 anni  

€ 546 se con reddito lordo annuo
fino a € 9786.86
€ 420 con reddito lordo annuo superiore a€ 9786.86  e fino a   € 13.049,15

più di 25 anni             –              più di 28 anni  

€ 504 se con reddito lordo annuo
fino a € 9786.86€ 655 con reddito lordo annuo superiore a€ 9786.86 e fino a € 13.049,15

Anche per la quattordicesima INPS c’è la perequazione, ovvero l’adeguamento dell’importo in base all’inflazione, ma nel 2016 non c’è stata alcuna rivalutazione, nessun aumento rispetto all’anno precedente perchè l’inflazione è stata nulla. Lo stesso vale per il 2017 (per tutte le informazioni su questo aspetto che coinvolge anche altro: Rivalutazione pensioni 2017 a zero per inflazione nulla).

Requisiti di reddito per la quattordicesima mensilità pensione INPS – Come già spiegato più sopra il reddito lordo massimo è il 150% (ovvero una volta e mezza) l’importo della pensione minima per avere la quattordicesima piena, mentre con un reddito lordo annuo superiore al 150% e fino al 200% della minima INPS si ha diritto alla quattordicesima ridotta. Per il 2017 il minimo INPS è 501.89 euro al mese (stesso valore del 2016 e del 2015 perchè anche in questo caso non c’è alcuna rivalutazione), dunque non si deve superare un reddito massimo di 9786.86 euro lordi all’anno per avere la quattordicesima piena, non si deve superare un reddito massimo di 13.049.15 euro lordi all’anno per avere la quattordicesima ridotta (ribadiamo: in base agli anni di contributi versati, secondo lo schema poco sopra).

Si considera solo il reddito del pensionato, non anche a quello dell’eventuale coniuge o di altri parenti. Queste le voci di reddito lorde che vengono considerate per il calcolo del reddito lordo annuo del pensionato per la quattordicesima, da come sono nella dichiarazione dei redditi:
• redditi da pensione, anche da altri Stati
• redditi di lavoro dipendente o simili
• redditi di lavoro professionale, autonomo, parasubordinato e d’impresa in Italia e all’estero
• interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCt e titoli di Stato, da quote di investimento, vincita al
Lotto ecc.
• redditi di partecipazione a società e imprese
• redditi di terreni e fabbricati in Italia e all’estero
• altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni alimentari e di mantenimento ecc)
• rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso in Italia e all’estero
• altri redditi non assoggettabili all’IRPEF
• prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri enti pubblici o stati esteri
• ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno in riferimento ai redditi indicati sopra
• lavoro dipendente prestato all’estero
• quote di pensione trattenute dal datore di lavoro
• assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato
• redditi da capitali prodotti all’estero

Non si considerano invece queste voci di reddito;
• redditi della casa di abitazione
• assegni al nucleo familiare
• indennità di accompagnamento
• trattamenti di fine rapporto
• redditi soggetti a tassazione separata

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