Pensioni: le novità introdotte nel 2017

Senza categoria - 25 Mar 2017

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto diverse novità in materia previdenziale, dando vita a diverse forme di flessibilità in uscita.

APE VOLONTARIA
È un anticipo sulla pensione, poi restituito quando si matura l’assegno previdenziale. Viene erogato in 12 mensilità, è riconosciuto in via sperimentale da maggio 2017 a dicembre 2018 ai dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, mentre sono esclusi i professionisti iscritti alle casse previdenziali di categoria. Requisiti: 63 anni di età, 20 anni di contributi, al massimo 3 anni e 7 mesi alla maturazione della pensione, che deve avere di importo non inferiore a 1,4 volte il minimo. Non è cumulabile con altre pensioni dirette o assegni di invalidità. Importante: si può chiedere l’APE senza cessare l’attività lavorativa.

Quando si matura la pensione si restituisce l’anticipo a rate (260, spalmate su 20 anni). Il prestito è finanziato da banche e soggetti finanziari che aderiscono a specifici accordi quadro fra Ministero, ABI (banche) e ANIA (assicurazioni). C’è una copertura assicurativa contro il rischio di premorienza, in base alla quale l’eventuale pensione ai superstiti non subisce decurtazioni.

Bisogna presentare domanda all’INPS, secondo una procedura in due tempi (prima una domanda di certificazione del diritto, poi una di accesso al trattamento). La domanda non è revocabile, ma c’è diritto di recesso entro 14 giorni. L’APE inizia entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto. I dettagli saranno contenuti in un Decreto della Presidenza del Consiglio previsto per marzo (60 giorni dall’entrata in vigore della legge).

Benefici fiscali: l’anticipo pensionistico non concorre alla formazione del reddito, c’è un credito d’imposta fino al 50% sugli interessi su finanziamento e assicurazione (su un ventesimo dell’importo).

APE AZIENDALE
Nell’ambito di procedure di ristrutturazione è previsto un possibile intervento del datore di lavoro oppure degli enti bilaterali, che versano un contributo all’INPS (in un’unica soluzione), che comporterà un aumento della pensione, tale da ridurre o azzerare l’importo delle rate di restituzione. Per il resto, le caratteristiche sono identiche a quelle dell’APE volontario.

APE SOCIALE
Indennità erogata dall’INPS fino alla maturazione della pensione e finanziata dallo Stato, non comporta alcuna restituzione. Sperimentale da maggio 2017 a dicembre 2018. Bisogna avere 63 anni di età, 30 anni di contributi (con l’eccezione dei lavori gravosi, che richiedono 36 anni di contributi), essere a 3 anni e 7 mesi dalla pensione e rientrare in una delle seguenti categorie:
– disoccupati che abbiano terminato da almeno tre mesi il sussidio;
– lavoratori che al momento della richiesta assistono da almeno sei mesi coniuge o parenti di primo grado (genitori e figli) conviventi con handicap grave;
– invalidi almeno al 74%;
– lavori gravosi: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido, facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

L’indennità è pari alla pensione maturata al momento della richiesta, fino a un massimo di 1500 euro al mese, e non si rivaluta. L’APE sociale non è cumulabile con altre pensioni dirette, e con sussidi di sostegno al reddito, e comporta la cessazione dell’attività lavorativa, anche autonoma, al momento della richiesta. E’ però compatibile con attività di lavoro che non possono superare gli 8mila euro annui nel caso dei dipendenti e i 4mila 800 euro per gli autonomi.

Attenzione: i dipendenti pubblici che accedono all’APE sociale prenderanno il TFR quando raggiungono l’età pensionabile.

CUMULO CONTRIBUTI
Consente di sommare i contributi versati in diverse gestioni assicurative per conseguire il diritto anche alla pensione anticipata (era già previsto per pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta, ai superstiti). Il cumulo è gratuito, la pensione si calcola pro quota in base alle regole delle diverse gestioni previdenziali. E accessibile anche agli autonomi in gestione separata e agli iscritti alle casse professionali.

Chi ha già richiesto la ricongiunzione onerosa può recedere a passare la cumulo solo se non ha già pagato integralmente la quota per la ricongiunzione (se il pagamento è parziale si può chiedere la restituzione di quanto versato). Analoga possibilità per chi ha già chiesto la totalizzazione, che può recedere solo se non è stato concluso il relativo procedimento.

I dipendenti pubblici che richiedono il cumulo percepiscono il TFR quando raggiungono la pensione di vecchiaia.

PENALIZZAZIONI ANTICIPO
Sono definitivamente abolite le penalizzazioni che erano state introdotte dalla Riforma Fornero per chi si ritirava prima dei 62 anni, anche per chi va in pensione anticipata dal 2017 in poi (per gli altri, le penalizzazione erano già state tolte).

LAVORI PRECOCI
Nuovi benefici per chi ha almeno un anno di contributi al compimento dei 19 anni di età: pensione anticipata con 41 anni di contributi (prima ci volevano un anno e dieci mesi in più per gli uomini e dieci mesi in più per le donne). Oltre ad essere precoci, bisogna anche rientrare in una nelle quattro categorie previste per l’accesso all’APE sociale. La pensione anticipata con la quota 41 è incompatibile con altre attività da lavoro subordinato o autonomo (fino al raggiungimento della pensione anticipata con requisiti ordinari) e con altre maggiorazioni previste per i precoci.

LAVORI USURANTI
Nuovi benefici di accesso pensione per i lavori usuranti (sono quelli definiti dal decreto legislativo 67/2011, non comprendono le mansioni gravose sopra elencate per l’accesso all’APE sociale). Ecco i requisiti di accesso alla pensione:
– Addetti alla catena di montaggio, conducenti di veicoli a trasporto pubblico collettivo, lavoratori notturni sopra i 78 giorni l’anno: se sono lavoratori dipendenti, quota 97,6, con età minima 61 anni e sette mesi e anzianità contributiva minima 35 anni. Se sono lavoratori autonomi, quota 98,6, età minima 62 anni e sette mesi, 35 anni di contributi;
– Lavoratori notturni occupati da 72 a 77 giorni l’anno: se sono dipendenti, quota 98,6, con età minima 62 anni e 7 mesi, se sono autonomi quota 99,6, con età minima 63 anni e sette mesi. In entrambi i casi ci vogliono 35 anni di contributi.
– Lavoratori notturni da 64 a 71 giorni l’anno: quota 99,6 per i dipendenti, con età minima 63 anni e sette mesi, quota 100,6 per gli autonomi, con età minima 64 anni e sette mesi. Anche qui, sempre 35 anni di contributi.

Non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita fino allo scatto previsto nel 2025. Importante: i lavoratori usuranti che avevano già un anno di contributi al compimento del 19esimo anno di età, che quindi sono anche precoci, hanno accesso alla pensione con 41 anni di contributi. Per la decorrenza della pensione, niente finestre mobili.

La domanda si presenta all’INPS entro il primo marzo 2017 per chi matura i requisiti nel 2017, entro il primo maggio dell’anno precedente per chi li matura a partire dal 2018 (quindi, chi li matura l’anno prossimo presenta domanda entro il primo maggio 2017).

OPZIONE DONNA
Estesa alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano 57 o 58 anni, rispettivamente per dipendenti e autonome, ma non i tre mesi in più previsti dalle aspettative di vita. Restano fissi gli altri paletti: almeno 35 anni di contributi, oltre all’età anagrafica (che dal 2016 è di 57 anni e sette mesi per le dipendenti e 58 anni e sette mesi per le autonome). Il calcolo della pensione sarà interamente contributivo (quindi, chi aspettando la pensione di vecchiaia avrebbe il sistema misto, perde anche il 20-30% dell’assegno). Dal momento della maturazione del requisito, per la decorrenza si applica la finestra mobile (12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome). La domanda si presenta all’INPS.

QUATTORDICESIMA
Riconosciuta ai pensionati con almeno 64 anni di età e reddito complessivo fino a 1,5 volte i minimo (9.786,86 euro), con un allargamento della platea rispetto al precedente paletto che era a due volte il minimo. Aumenta anche la somma, sempre se il reddito è fino a 1,5 volte il minimo. L’aumento varia dai 101 euro per chi ha fino a 15 anni di contributi (18 per gli autonomi), ai 155 euro per chi ha oltre 25 anni di contribuzione (28 per gli autonomi).

Riportiamo di seguito alcune schede di sintesi pubblicate dall’Inps e relative proprio alle summenzionate forme di flessibilità. In ciascuna scheda vengono riportate informazioni relative alla tipologia di misura, ai soggetti interessati e ai requisiti richiesti:

– Abolizione penalizzazione
– Ape Sociale
– Ape Volontaria
– Cumulo periodi assicurativi
– Lavoratori precoci
– Lavori usuranti
– Opzione donna
– Quattordicesima