PAGAMENTI DI MARZO 2022: CAMBIANO GLI IMPORTI DELLE PENSIONI

Pensionati - 17 Mar 2022

Con la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022, l’INPS comunica che sulla rata in pagamento nel mese di marzo si è provveduto ad applicare le modifiche alla tassazione previste dalla legge di Bilancio 2022.

Già precedentemente, l’Istituto aveva descritto i criteri di rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2022. Inoltre, è stato disciplinato l’assegno unico e universale per i figli a carico, le cui disposizioni hanno rilevanti impatti sugli assegni al nucleo familiare (ANF) e sugli assegni familiari (AF).

 Applicazione della tassazione sulle pensioni

Per quanto riguarda la tassazione sulle pensioni, la soglia di reddito complessiva è stata ridotta da 28 mila euro a 15 mila euro, superata la quale il trattamento integrativo non spetta, ma viene lasciato inalterato la modalità di determinazione e di spettanza abrogando l’ulteriore detrazione fiscale. Di conseguenza, a decorrere dall’anno 2022, l’INPS continuerà a riconoscere il beneficio solo a chi ha un reddito non superiore ai 15 mila euro.

 Le novità sulle detrazioni

Con la modifica del decreto legislativo n. 230/2021, sulla rata di marzo 2022 delle pensioni si è provveduto a:

  • Riconoscere le detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni;
  • Revocare le maggiorazioni previste per i figli inabili;
  • Annullare le maggiorazioni previste per i figli minori di 3 anni;
  • Abrogare le maggiorazioni per i nuclei con più di tre figli;
  • Revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Si chiarisce che si dovrà presentare una nuova domanda per poter beneficiare della detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni dal mese di aprile 2022.

 Maggiorazione ANF e nuove disposizioni

L’introduzione dell’assegno unico e universale ha permesso di poter beneficiare di un contributo economico mensile ai nuclei familiari sulla base della propria condizione economica (ISEE). Pertanto, l’Istituto ha provveduto a riconoscere le maggiorazioni degli ANF per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e a disporre la cessazione, dal 1° marzo 2022, dell’assegno per il nucleo familiare. Invece, continuano ad essere riconosciute le prestazioni per i nuclei familiari composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, senza limiti di età che, a causa di disabilità, non possono dedicarsi all’attività lavorativa.

 

Applicazione del coefficiente di perequazione

Se per l’anno 2020 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni era determinata in misura pari allo 0% dal 1° gennaio 2021, in fase di rinnovo delle pensioni per l’anno 2022 è stata applicata la percentuale di perequazione, pari all’1,70%, comunicata dal Coordinamento generale statistico attuariale. Dunque, sulla rata di marzo 2022 è stato applicato un indice di perequazione dell’1,70%, in aggiunta ai relativi arretrati.

 

Massimale della retribuzione pensionabile 2022

Inoltre, si è provveduto a rideterminare, sulla base della precedente percentuale dell’1,90%, il massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2% annuo. Mentre, per la determinazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione viene applicato l’aumento di perequazione dell’1,90%. Sono stati, poi, rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2022 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, ed è stato aggiornato il massimale di retribuzione imponibile utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà. Infine, si sottolinea che per le pensioni con decorrenza nell’anno 2022 le procedure di liquidazione sono state aggiornate sulla base delle nuove fasce di retribuzione e di reddito pensionabili rideterminate con l’applicazione della suddetta percentuale di perequazione automatica dell’1,90%.

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