Quattordicesima pensionati 2022

Pensionati - 13 Giu 2022

È una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS a luglio o a dicembre di ogni anno e introdotta dall’articolo 5, commi da 1 a 4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127.

La quattordicesima spetta ai pensionati di almeno 64 anni che hanno un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.

Hanno diritto alla quattordicesima INPS, INPDAP, ENPALS, i pensionati ex dipendenti e gli autonomi appartenenti ad una delle gestioni dell’AGO o sostitutive, esclusive ed esonerative (pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità, anticipata, reversibilità). Sono due i requisiti fondamentali che devono vantare: almeno 64 anni di età e un reddito fino a 2 volte il minimo (nel 2022 e pari a 13.405,08 euro, in attesa della circolare INPS).

Non si conteggiano i redditi derivanti da:

  • assegni familiari,
  • indennità di accompagnamento,
  • reddito prima casa,
  • trattamenti di fine rapporto,
  • arretrati con tassazione separata.

La quattordicesima non spetta per le prestazioni di APe Sociale, indennizzo commercianti (IndCom), trattamenti ai lavoratori extracomunitari rimpatriati.

La legge di bilancio 2017 ha esteso il diritto alla somma aggiuntiva, nella misura prevista fino al 2016, a coloro che hanno un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Inoltre, è stato incrementato l’importo della somma aggiuntiva spettante a coloro che hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del FPLD (Reddito complessivo individuale tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ovvero fino a 13.405,08 euro (in attesa della circolare INPS ) nell’anno in corso.

La misura della somma aggiuntiva è indicata nelle seguenti tabelle, aggiornate alla legge di bilancio:

Per i pensionati con redditi fino a 10.053,81 euro,
Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti Anni di contribuzione per lavoratori autonomi Somma aggiuntiva fino al 2016 Somma aggiuntiva dal 2017 in poi
Fino a 15 Fino a 18 336 euro 437 euro
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420 euro 546 euro
Oltre 25 Oltre 28 504 euro 655 euro
La quattordicesima per pensioni con redditi da 10.043 a 13.405,08 euro (in attesa della circolare INPS) dovrà invece tenere conto dei seguenti valori.
Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti Anni di contribuzione per lavoratori autonomi Somma aggiuntiva dal 2017 in poi
Fino a 15 Fino a 18 336 euro
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420 euro
Oltre 25 Oltre 28 504 euro

Per i pensionati con redditi fino a €10.053,81

Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti Anni di contribuzione per lavoratori autonomi Somma aggiuntiva fino al 2016 Somma aggiuntiva dal 2017 in poi
oltre 25 oltre 28 € 504,00

Il pagamento viene effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti.

Per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, la prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio. Invece, per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione è effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre dell’anno di riferimento.

La quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge, e viene successivamente verificata sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.

In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi come, ad esempio, in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.

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