Agevolazione pensionati esteri che si trasferiscono al Sud: nuovi chiarimenti dell’Agenzia
Senza categoria - 31 Ago 2020
Con la risposta all’interpello n. 280 del 27 agosto 2020 (che alleghiamo in fondo all’articolo) l’Agenzia delle Entrate chiarisce con un nuovo esempio l’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale prevista per le persone fisiche titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza in un piccolo Comune delle regioni del Sud .
Leggi Pensionati che si trasferiscono al sud : ecco le regole)
L’interpello veniva posto da un cittadino con doppia cittadinanza americana e italiana , attualmente residente negli Stati Uniti e iscritto dal 2006 all’AIRE di Boston, che:
– dal 1958 al 1978 ha studiato e lavorato negli Stati Uniti versando i contributi al sistema pensionistico americano (“US Social Security”);
– dal 1980 al 1985 ha lavorato presso ALFA in Italia versando i contributi all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS);
– dal 1985 al 1988 ha lavorato in Belgio versando i contributi al sistema pensionistico belga;
– dal 1988 fino al 2006 ha lavorato nuovamente in Italia presso ALFA versando i contributi all’INPS (anche durante una parentesi lavorativa di 3 anni in Giappone),
maturando quindi assegni pensionistici sia presso l’Inps che presso il sistema pensionistico belga che in quello americano.
Chiedeva quindi se in caso di trasferimento nel territorio italiano sia possibile usufruire del regime di cui all’articolo 24-ter del Testo unico delle imposte sui redditi che prevede l’imposizione fiscale ridotta al 7% , in considerazione del fatto percepisce, oltre alle pensioni di fonte estera anche la pensione dall’Istituto previdenziale Italiano (INPS).
L’agenzia dopo aver ripercorso le caratteristiche dell’agevolazione, dà parere positivo e concorda con la soluzione prospettata proprio nell’interpello in cui si sottolinea che la norma non vieta l’accesso a tale regime ai soggetti che siano titolari, oltre delle pensioni erogate da soggetti esteri,anche delle pensioni erogate da soggetti residenti nel territorio dello stato, ma limita semplicemente gli effetti del regime speciale con la conseguenza che i redditi di pensione erogati dall’INPS saranno tassati con il regime ordinario.
Il lavoratore può quindi beneficiare del regime di favore ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera mentre in relazione ai redditi erogati dall’INPS non si applica l’articolo 24-ter del TUIR, e valgono i principi ordinari di tassazione vigenti.