Pronto un decreto per il cumulo contributivo delle pensioni
Senza categoria - 2 Apr 2017
Per il cumulo dei periodi assicurativi dei lavoratori che hanno periodi di contribuzione presso le casse professionali servirà un decreto del ministero del lavoro da concertare con il Dicastero dell’economia. E’ quanto è emerso ieri durante il primo tavolo tecnico al ministero del lavoro alla presenza del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del dicastero di via Veneto Concetta Ferrari ed esponenti degli enti previdenziali che gestiscono la previdenza obbligatoria dei professionisti. Diversi i nodi che sono stati affrontati anche se quello principale, relativo alle modalità di calcolo del trattamento pensionistico derivante dal cumulo non è stato ancora sciolto. Andiamo con ordine.
I lavoratori che utilizzeranno il nuovo istituto introdotto con la legge di stabilita’ per il 2017 valorizzando la contribuzione presente presso le casse professionali (sia quelle vecchie, ex retributive privatizzate dal dlgs 509/1994, sia quelle di nuova istituzione, interamente contributive, ex dlgs 103/1996) potranno conseguire una prestazione previdenziale di vecchiaia derivante dal cumulo della contribuzione versata sia presso le gestioni Inps (praticamente tutte le gestioni sia quelle private che pubbliche con la sola eccezione del Fondo clero) sia presso le casse professionali al perfezionamento dell’età più elevata tra quelle coinvolte nel cumulo.
Ciò significa che ove il regolamento della cassa preveda un requisito anagrafico superiore a quello previsto dalla legge 201/2011 per il regime Inps si applicheranno i requisiti anagrafici previsti dalla Cassa. Ad esempio un avvocato che decida di utilizzare l’istituto del cumulo per conseguire la pensione di vecchiaia dovrà attendere i 68 anni invece che i 66 anni e 7 mesi (unitamente a 20 anni di contributi) dato che per la liquidazione della pensione di vecchiaia nella Cassa Forense occorre un requisito anagrafico superiore rispetto a quello previsto nel regime pubblico. Per quanto riguarda la pensione anticipata varranno, invece, le regole previste dalla legge Fornero: bisognerà totalizzare 42 anni e 10 mesi di contributi (più i futuri adeguamenti alla speranza di vita) per gli uomini o 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne (non coincidenti da un punto di vista temporale) per conseguire la pensione con il cumulo.
Discorso molto più complesso interessa le regole di calcolo dell’assegno. Premesso che con il cumulo ciascuna gestione erogherà il pro quota secondo le rispettive regole di calcolo l’articolo 1, comma 246 della legge 228/2012 prevede che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e quindi del sistema di calcolo da applicare (retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda della presenza o meno di almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995), occorre avere riguardo all’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative. L’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
Questo passaggio comporta, ad esempio, che un lavoratore del settore privato con 16 anni di contributi versati come lavoratore dipendente al 31.12.1995 che, pertanto, avrebbe diritto al calcolo contributivo sulle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 sino al pensionamento, possa ottenere il calcolo retributivo dall’Inps sino al 2011 ove riuscisse a mettere insieme, tramite il cumulo, almeno 2 anni di contributi ante 1996 in una gestione professionale. Dunque con un aggravio di costi per lo stato dato che la pensione retributiva è, almeno di regola, più generosa rispetto alle regole contributive. Si tratta di un passaggio delicato che il ministero del lavoro vorrebbe scongiurare nel decreto attuativo (per non gravare il bilancio pubblico) ma se così fosse rischia di generare un contenzioso in quanto in contrasto con la legge istitutiva. Tra le altre questioni che, si spera, vengano affrontate c’è anche quella del cumulo per gli assicurati presso l’Enasarco che sino ad oggi non hanno potuto mettere assieme la contribuzione nell’ente privato con l’Inps e che premono per una apertura almeno parziale con questa occasione.
Nell’incontro è emerso anche che le modifiche e i chiarimenti dovranno essere contenuti in una direttiva o in un decreto del ministero del Lavoro e non in una semplice circolare dell’Inps in quanto la portata applicativa della disposizione ha perimetro più ampio. Data la delicatezza dei temi i tempi per la pubblicazione del documento potrebbero essere tutt’altro che brevi.
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Fonte: Pensionioggi.it