Pensione supplementare per contribuzione versata nella Gestione Separata

Senza categoria - 17 Mag 2017

La pensione supplementare è una prestazione economica erogata al pensionato, a domanda, al fine di far valere la contribuzione accreditata in una gestione diversa da quella in cui è divenuto titolare di pensione, se tale contribuzione non è sufficiente a perfezionare un diritto autonomo a pensione.

La pensione supplementare spetta anche ai familiari superstiti, nel caso in cui non possano conseguire, per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti, il diritto alla pensione autonoma indiretta a carico della gestione dove il deceduto ha versato i contributi, ma siano titolari di pensione indiretta o ai superstiti a carico di un fondo/gestione rispetto al quale è prevista l’erogazione di una pensione supplementare con riferimento ai contributi posseduti dall’avente causa.

A seconda del soggetto che chiede il trattamento (se titolare di pensione o superstite) e dei requisiti richiesti, si distinguono tre tipi di pensione supplementare:
– pensione supplementare di vecchiaia;
– pensione supplementare di invalidità;
– pensione supplementare ai superstiti.

La pensione supplementare per contribuzione versata nella Gestione Separata spetta ai titolari di pensione principale a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi), delle forme esclusive e sostitutive della medesima anche conseguita in regime di convenzione internazionale, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti (cosiddette Casse professionali).

DECORRENZA

La pensione supplementare decorre:
– dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in caso di domanda di pensione supplementare di vecchiaia;
– dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitari, se successivo alla domanda, nel caso di pensione supplementare di invalidità;
– dal primo giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.

QUANTO SPETTA

L’importo della pensione supplementare viene determinato con il sistema di calcolo contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011.

La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.

La pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minimo.

Il versamento di ulteriori contributi nella medesima gestione in cui è liquidata la pensione supplementare da diritto a un supplemento di pensione.

REQUISITI

Per ottenere la pensione supplementare di vecchiaia è necessario:

– essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), se la contribuzione per la quale si chiede la pensione supplementare è a carico della medesima ovvero a carico delle sue forme esclusive e sostitutive nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, se la contribuzione per la quale si chiede la pensione supplementare è a carico della Gestione Separata;
– avere versato/accreditato almeno un contributo mensile;
– non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma nella Gestione Separata;
– aver compiuto al momento della domanda l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia;
– avere cessato il rapporto di lavoro dipendente.

In caso di pensione supplementare di invalidità è necessario, inoltre, essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale). Non è invece necessario aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione in cui si chiede la pensione supplementare.

Per la pensione supplementare ai superstiti i requisiti cambiano a seconda che il dante causa fosse o meno già titolare di pensione supplementare diretta.

In particolare i superstiti del defunto non titolare di pensione hanno diritto alla pensione supplementare quando:

– non possono conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti previsti;
– abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, (se la contribuzione del dante causa per la quale si chiede la pensione supplementare è a carico della stessa) ovvero a carico della medesima e delle sue forme esclusive e sostitutive nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti (se la contribuzione del dante causa per la quale si chiede la pensione supplementare è a carico della Gestione Separata);
– abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO, (se la pensione supplementare del dante causa è a carico della stessa) ovvero a carico della medesima e delle sue forme esclusive e sostitutive nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti (se la pensione supplementare del dante causa è a carico della Gestione Separata);

Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di altra gestione, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con i requisiti normali) a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o della Gestione Separata.

Questo è possibile solo se in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente alla liquidazione della pensione supplementare diretta e se risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità.

COME FARE DOMANDA
La domanda si può fare tramite gli uffici del patronato ENAC, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.