Sostegno economico ai superstiti

Senza categoria - 27 Lug 2017

L’INPS prevede una serie di prestazioni e agevolazioni economiche per dare sostegno ai superstiti degli iscritti a una delle gestioni dell’Istituto.

1. LE PENSIONI AI SUPERSTITI

Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità
I familiari superstiti, in caso di morte dell’assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, hanno diritto alla pensione nel caso in cui ricorrano determinate condizioni. La prima condizione si verifica nel caso in cui il  dante causa sia titolare di pensione diretta ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. I superstiti in questo caso avranno diritto alla pensione di reversibilità. L’altra situazione si verifica quando il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso. I superstiti avranno quindi diritto alla pensione indiretta.

Pensione ai superstiti in totalizzazione
La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto a un’unica pensione ai superstiti di lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali. La pensione in oggetto spetta ai superstiti di tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali.

Pensione di privilegio
La pensione di privilegio è una prestazione pensionistica riconosciuta in seguito a infermità o lesioni derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio. Per il personale civile iscritto alla gestione esclusiva la pensione privilegiata è stata abrogata dal 6 dicembre 2011 per effetto della Riforma Monti-Fornero (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). La prestazione, però, continua a essere riconosciuta, secondo le condizioni previste dalla legge, al personale appartenente alle Forze Armate, all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché del personale adibito al soccorso pubblico e ai loro superstiti in caso di morte del dante causa.

2. LE INDENNITA’ AI SUPERSTITI

Indennità una tantum
L’indennità una-tantum è concessa su domanda ai superstiti dell’assicurato, il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, nel caso in cui, al momento della morte del destinatario, non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti (articolo 1, comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Indennità per morte
L’indennità per morte è una prestazione economica corrisposta in favore del coniuge superstite di un soggetto defunto iscritto in una delle gestioni previdenziali INPS. La prestazione spetta al coniuge superstite dell’assicurato (la cui pensione è calcolata con sistema retributivo o misto) nel caso in cui, alla data della morte del defunto, non sussiste il diritto alla pensione indiretta.
In mancanza del coniuge, l’indennità spetta ai figli che rispettino i requisiti di legge.

3. TFS E TFR PER I SUPERSTITI DI DIPENDENTI PUBBLICI

TFS (Buonuscita, Indennità Premio di Servizio) ai superstiti di dipendenti pubblici
In caso di decesso dell’iscritto in attività di servizio, i superstiti dei dipendenti pubblici ricevono il  TFS, ovvero la Buonuscita (articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 1032) e l’Indennità Premio Servizio (articolo 3, legge 8 marzo 1968, n. 152) maturata fino a quel momento.

TFR ai superstiti di dipendenti pubblici
In caso di decesso dell’iscritto in attività di servizio (articolo 2122 del Codice civile) il  TFR maturato fino a quel momento spetta ai familiari superstiti. Nello specifico il TFR spetta al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, superstiti di dipendente pubblico.

4. TRATTAMENTI RISERVATI AI SUPERSTITI DEGLI ISCRITTI ALL’ASSICURAZIONE SOCIALE VITA

Assicurazione Sociale Vita per dipendenti di enti di diritto pubblico
L’Assicurazione Sociale Vita garantisce un’indennità economica in caso di decesso dell’iscritto o di un suo familiare a carico. Il beneficio è riservato ai dipendenti di enti di diritto pubblico, economici e non, per i quali l’iscrizione all’Assicurazione Sociale Vita è obbligatoria. Sono destinatari del beneficio anche i dipendenti di enti morali o organismi associativi iscritti in via facoltativa o convenzionale all’Assicurazione.

Prosecuzione volontaria dei contributi ai fini dell’Assicurazione Sociale Vita
La prosecuzione volontaria è la possibilità, per il personale iscritto all’Assicurazione Sociale Vita, di continuare il versamento dei contributi anche dopo la cessazione dal lavoro.  È un beneficio riservato al personale dipendente, ai pensionati e agli esodati di enti di diritto pubblico, economici e non, per i quali l’iscrizione all’Assicurazione Sociale Vita è obbligatoria. Sono destinatari del beneficio anche i dipendenti di enti morali o organismi associativi iscritti in via facoltativa o convenzionale all’Assicurazione. In caso di morte spetta ai superstiti dell’interessato.

5. TRATTAMENTI RISERVATI AI SUPERSTITI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE ASSISTENZA MAGISTRALE

Contributo straordinario a iscritti Gestione Assistenza Magistrale
Il contributo straordinario di solidarietà è un contributo economico per gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale che si trovino in stato di bisogno economico dovuto a casi eccezionali.
Assegno temporaneo integrativo per iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale. L’INPS riconosce un assegno temporaneo integrativo agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale o loro superstiti, privi di reddito o con un reddito complessivo familiare annuo inferiore agli importi stabiliti dalla legge.

6. ALTRI TRATTAMENTI A FAVORE DEI SUPERSTITI

Ratei maturati e non riscossi
Il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato al momento della cessazione della pensione (tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell’ultimo mese di pensione spettante). La misura spetta:
– al coniuge superstite;
– in mancanza del coniuge, ai figli viventi al momento della morte del pensionato;
– in mancanza di coniuge e figli, agli altri eredi legittimi o testamentari.

Richiedere la successione di un mutuo ipotecario
Alla morte dell’intestatario, è possibile succedere nella titolarità del contratto di mutuo. La domanda di successione nella titolarità del mutuo spetta al coniuge superstite o, in assenza, ai figli se componenti del nucleo familiare così come individuato dal Regolamento di riferimento (per Regolamento di riferimento si intende quello a suo tempo vigente al momento della presentazione della domanda di mutuo da parte del titolare del mutuo). I figli, ove minori, possono ottenere il subentro nella successione della titolarità del mutuo, sotto la tutela della persona designata dal giudice tutelare.

Trattamenti pensionistici ai lavoratori stranieri rimpatriati
Se la morte del lavoratore straniero avviene prima del compimento dei 66 anni e 7 mesi per gli uomini e 65 anni e 7 mesi per le donne, non spetta ai superstiti alcuna pensione, in quanto la posizione contributiva deve ritenersi efficace solo al raggiungimento della predetta età. Ai superstiti viene riconosciuta solo la liquidazione dell’indennità una tantum. Se invece il decesso avviene una volta raggiunto il requisito anagrafico, agli eredi spetta la pensione secondo i principi generali stabiliti per i lavoratori italiani.

Domanda di contributi per spese funerarie del Vecchio Fondo Mutualità
Il Vecchio Fondo Mutualità eroga ai propri iscritti, su domanda, un contributo per le spese funerarie in caso di decesso dell’iscritto o di un familiare a carico. Il contributo è rivolto all’iscritto al Vecchio Fondo Mutualità, al coniuge superstite dell’iscritto o agli orfani a suo carico.

Fondo per il rimpatrio di lavoratori stranieri
Il Fondo per il rimpatrio (articoli 13 e 14, legge 30 dicembre 1986, n. 943) è stato istituito presso l’INPS con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo. Lo stesso Fondo assicura anche il rimpatrio delle salme dei lavoratori extracomunitari deceduti in Italia. La contribuzione è stata soppressa dal 2000, quindi si tratta di un fondo in esaurimento e le domande potranno essere accolte nei limiti della capienza residua del Fondo stesso.