Regime agevolato pensioni estere: nuovi chiarimenti

Pensionati - 30 Set 2022

Con la risposta a interpello n 471  2022  del 27 settembre 2022 l’Agenzia fornisce un ulteriore  chiarimento sull’applicabilità del regime agevolato per i titolari di pensioni estere  che trasferiscono la propria residenza  in Italia. Il caso in questione riguarda un cittadino italiano percettore di pensione di un ente intergovernativo tedesco e di pensione ordinaria di vecchiaia INPS. Vediamo di seguito i chiarimenti forniti dalle Entrate

Il caso riguardava un cittadino italiano che aveva lavorato presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti con sede a Monaco di Baviera, per il periodo dal 1° ottobre 1988 al 31 gennaio 2022 e che:

  • – attualmente è residente in Germania;
  • – intende trasferire la residenza fiscale in un Comune del Mezzogiorno con popolazione residente con meno di 20.000 abitanti;
  • – dal 1° febbraio 2022 percepisce una pensione erogata dallo stesso UEB sulla base dei contributi versati obbligatori al relativo fondo pensione;
  • – è titolare, altresì, dal mese di febbraio 2022, di una pensione ordinaria di vecchiaia, erogata dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);
  • – non possiede immobili all’estero né detiene azioni o obbligazioni, ma solo un conto corrente presso una banca all’estero.

L’Istante chiedeva se, ai fini dell’accesso al regime di cui all’articolo 24-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917

la pensione erogata dal Fondo pensione di UEB costituisca un reddito da pensione di fonte estera per i redditi prodotti dal 1988 al 2022. e se la titolarità   anche di una pensione erogata dall’Istituto previdenziale italiano possa impedire l’accesso al regime.

II regime agevolato per il rientro in Italia di titolari di pensioni estere

L’agenzia  ricorda  le caratteristiche del  regime agevolato comma 1  articolo 24-ter del TUIR  il quale prevede che «le  persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera  a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi  dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni  Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una  popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione».

Precisa anche che non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purchè sia soddisfatto il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

Sul quesito della pensione di cui l’istante è titolare l’Agenzia precisa che “ rientrano nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa in  esame, in quanto redditi prodotti all’estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri” .Inoltre afferma che  l’organizzazione che eroga la pensione in quanto organizzazione intergovernativa (istituita il 7 ottobre 1977 sulla base della convenzione dei brevetti firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 e ratificata in Italia dalla legge 26 maggio 1978, n. 260) rientra nella locuzione di “soggetto estero” 

Viene sottolineato che nella normativa non è richiesto che il soggetto non residente, titolare di  pensione di fonte estera, non sia anche titolare di altri redditi erogati da soggetti residenti in Italia, fermo restando che per questi ultimi redditi, esclusi dall’applicazione dell’articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana, valgono i principi  ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.”

Ricapitolando, l’Agenzia conferma la possibilità di accesso al regime agevolato per il trattamento ricevuto dal UEB mentre resta esclusa dall’applicazione dell’imposta sostitutiva la pensione INPS di vecchiaia.

FONTE: AGENZIA DELLE ENTRATE

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