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Trattenute fiscali: tasse e conguaglio di fine anno

Pensionati - 28 Ago 2024

Home » Trattenute fiscali: tasse e conguaglio di fine anno

Autore: Redazione UNAP Informa • Data: 28 Ago 2024

Alla fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF, addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.

Se nel corso del 2023, sulla pensione, sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’Istituto ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.

Ratei risultano insufficienti

Se i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 sono risultati insufficienti per il recupero totale, proseguiranno le trattenute sui ratei mensili successivi fino all’estinzione del debito. Solo per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010).

Le prestazioni fiscalmente imponibili

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di settembre, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate: da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2024.

Quando non sono previste le trattenute fiscali

Non subiscono, invece, trattenute fiscali:

  • le prestazioni di invalidità civile;
  • le pensioni;
  • gli assegni sociali;
  • le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).

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