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Al via RedEst 2025 per i pensionati all’estero

Pensionati - 22 Mag 2025

Home » Al via RedEst 2025 per i pensionati all’estero

Autore: Redazione UNAP Informa • Data: 22 Mag 2025

L’INPS ha comunicato l’apertura della Campagna RedEst 2025, relativa ai redditi percepiti nel 2024 da parte dei pensionati residenti all’estero titolari di prestazioni collegate al reddito. La trasmissione dei dati è possibile a partire dal 22 maggio 2025, data in cui viene riaperta anche la Campagna RedEst 2024, relativa ai redditi 2023.

Come si comunicano i redditi

La trasmissione telematica può essere effettuata:

  • dagli Istituti di patronato;
  • dai Consolati;
  • dalle Strutture territoriali INPS.

Questi ultimi accedono tramite l’ambiente intranet istituzionale, mentre patronati e consolati utilizzano le apposite aree sul portale INPS. Nella sezione “Statistiche ed elenchi redditi esteri” della piattaforma RedEst sono disponibili anche le segnalazioni di variazioni anagrafiche o di rientro in Italia, che richiedono l’intervento diretto delle sedi territoriali.

Per facilitare il processo, nel mese di settembre 2025 l’INPS invierà i modelli cartacei RedEst ai soggetti coinvolti nella campagna. Gli Istituti di patronato e i Consolati avranno il compito di:

  • ricevere la documentazione;
  • verificare l’identità del dichiarante;
  • controllare la correttezza dei dati;
  • trasmetterli all’INPS attraverso il portale web, seguendo il manuale tecnico disponibile nella procedura.

Rischio sospensione prestazioni

L’obbligo di comunicare i redditi da parte dei pensionati esteri trova fondamento nell’articolo 49, comma 1, della legge 289/2002, attuato dal decreto interministeriale del 12 maggio 2003 ed è necessario per garantire il corretto calcolo delle prestazioni pensionistiche collegate al reddito, riducendo il rischio di percezioni indebite e successive sospensioni delle prestazioni. La collaborazione tra INPS, strutture consolari e patronati è centrale e la norma norma distingue i casi in cui è necessaria una certificazione degli organismi esteri e quelli in cui è sufficiente l’autocertificazione.

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