Permessi 104 – Il lavoratore con grave handicap può sempre scegliere le due ore al giorno di permesso indipendentemente dal contratto di lavoro

Fisco - 15 Apr 2022

La possibilità per il lavoratore con disabilità di usufruire dei permessi orari giornalieri non è oggetto di contrattazione perché è accordata direttamente dalla legge.

L’art. 33 – comma 6 della legge 104/92 prevede che il lavoratore con disabilità, con rapporto di lavoro pubblico o privatoanche a tempo determinato, in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104 possa usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili, (a prescindere dall’orario della giornata) o di permessi orari giornalieri (per ciascun giorno lavorativo del mese) nella seguente misura:

– due ore al giorno per un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore;
– un’ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore.

I tre giorni di permesso legge 104/92, fruibili sia dal lavoratore disabile per se stesso, che dal familiare che presta assistenza, possono essere fruiti anche in modo frazionato. La frazionabilità, però, non è prevista per Legge e quindi non è valevole per tutti i lavoratori.
Esistono due differenti regimi che regolamentano la frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso Legge 104/92. Mentre INPS la prevede espressamente nelle sue circolari, nel pubblico impiego si rimanda alle previsioni dei contratti collettivi di categoria che, qualora la contemplino, devono  anche regolamentarla.
Pertanto, la possibilità per il lavoratore con disabilità di usufruire dei permessi orari giornalieri di due ore, nel caso di un orario di lavoro pari o superiore a 6 ore, non è oggetto di contrattazione perché è accordata direttamente dalla legge e conseguentemente non può essere negata dal datore di lavoro, come invece talvolta avviene in alcuni comparti della Pubblica Amministrazione.
Facciamo l’esempio del contratto scuola.  Per il personale ATA, l’art. 32 – comma 1 del contratto collettivo nazionale comparto istruzione e ricerca, rinnovato ad aprile 2018 per il triennio 2016 – 2018 ha introdotto, la possibilità, prima non prevista, di fruire del frazionamento in ore dei tre giorni di permesso mensile legge 104/92 nel limite delle 18 ore al mese.

Pertanto attualmente il lavoratore ATA con disabilità che opta per i tre giorni di permesso mensile potrà utilizzarli anche in maniera frazionata e così anche il personale ATA che usufruisce dei tre giorni per assistere il familiare con grave disabilità.

Tutto questo, però, non mette in discussione la possibilità per il lavoratore con disabilità di usufruire dei permessi orari giornalieri che, ribadiamo, resta un diritto garantito dalla legge e non può essere negata dal datore di lavoro anche se non prevista dal contratto di lavoro.

L’articolo 32 del contratto non parla dei permessi orari giornalieri, ma il comma 4 prevede che il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Si ribadisce che il contratto collettivo nazionale comparto istruzione e ricerca, rinnovato ad aprile 2018 e relativo il triennio 2016 – 2018 ha introdotto, la possibilità di fruire del frazionamento dei permessi legge 104/92.
L’innovazione non riguarda la generalità dei lavoratori del comparto, ma interessa i dipendenti ATA (ovvero 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario) art. 32 del ccnl, i dipendenti sezione università e aziende ospedaliero – universitarie art. 49 del ccnl, i dipendenti sezione istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, art. 74 del ccnl, e, infine, il personale amministrativo e tecnico dell’AFAM, art 103 del ccnl. Resta escluso il personale docente della scuola e dell’AFAM.

Normativa di riferimento
 – Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”

fonte: SuperAbile

Autore: Alessandra Torregiani

 

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