Oneri e spese 730 2022, modalità pagamento tracciabile

Fisco - 28 Mag 2022

Come lo scorso anno la detrazione del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dal decreto legislativo n. 241 del 1997 (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Questa regola non si applica, e quindi la spesa è detraibile anche se pagata in contanti, alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Per la elaborazione della dichiarazione precompilata sono utilizzati i dati degli oneri e spese che rispettano le regole sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni (ad esempio università, asili nido, Onlus, ecc.) e dal Sistema Tessera Sanitaria per quanto riguarda le spese sanitarie.

Nella dichiarazione precompilata 2022 sono presenti nuovi oneri e spese:

  • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (riscatto cosiddetto “pace contributiva”, articolo 20, commi 1-5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

Gli oneri di riscatto, versati in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di 120 rate mensili, sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

A partire da quest’anno l’INPS comunica all’Agenzia delle entrate, per l’utilizzo in dichiarazione precompilata, i dati relativi agli oneri versati nel 2021 per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione che verranno inseriti nel modello 730 2022 nel rigo E56 del Quadro E con codice 1.

  • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)

I decreti ministeriali del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 dicembre 2020, hanno previsto la rimborsabilità delle spese deducibili per l’adozione di minori stranieri, le cui procedure sono terminata negli anni 2018 e 2019, prevedendo che la Commissione che ha erogato i rimborsi comunichi i dati degli stessi all’Agenzia delle entrate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Pertanto, a partire dall’anno d’imposta 2021 il CAI comunica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare del rimborso erogato ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e del relativo foglio informativo.

Per i contribuenti che negli anni precedenti hanno dedotto il 50% delle spese per l’adozione di minori stranieri, le cui procedure sono terminata negli anni 2018 e 2019, la quota dell’importo rimborsato da riportare in dichiarazione verrà evidenziato nel foglio informativo.

Questi nuovi oneri e spese si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni dall’Agenzia delle Entrate:

  • le spese sanitarie e relativi rimborsi
  • le spese veterinarie
  • gli interessi passivi sui mutui in corso
  • i premi assicurativi
  • i contributi previdenziali e assistenziali
  • i contributi versati per lavoratori domestici
  • i contributi previdenziali versati all’INPS tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”
  • le spese universitarie e relativi rimborsi
  • le spese funebri
  • i contributi versati alla previdenza complementare
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici
  • le spese sostenute su parti comuni condominiali, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di risparmio energetico, di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) e per l’arredo degli immobili ristrutturati, aggiornate alle nuove tipologie di interventi e percentuali di detrazione (compreso il Superbonus)
  • i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi
  • i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso
  • le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo;
  • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi se comunicati, in quanto per il 2021 l’invio è facoltativo, nonché i dati relativi alle tasse scolastiche (per l’scrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi) versate con modello di pagamento F24;
  • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, sono presenti anche gli oneri detraibili sostenuti dal contribuente e riconosciuti dal sostituto, riportati nella Certificazione Unica, nonché quelli ricavati dalla dichiarazione dello scorso anno che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (per esempio, le spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico).

 

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