INPS, assistenza fiscale 2022: verifica dei conguagli modello 730/4

Fisco - 24 Giu 2022

Con il messaggio del 21 giugno 2022, n. 2499, l’INPS comunica che, come sostituto di imposta, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio per il 2022.

L’Istituto precisa che può prestare l’assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

Nel messaggio è indicata la casistica per la quale l’Istituto interviene in qualità di sostituto di imposta.

 Messaggio n° 2499 del 21-06-2022

Con il presente messaggio si comunica che, anche per il 2022, l’Istituto assicura, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

A tale riguardo si ricorda che l’Istituto può prestare l’assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

Il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere (cfr. il riscontro a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020) ovvero le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare).

Il rapporto di sostituzione non ricorre altresì nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2022.

L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2022, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF (quale, ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).

Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”). A titolo esemplificativo, non è ammessa l’assistenza fiscale a favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, di indennità COVID-19 oppure se nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.

Si evidenzia che, a fare data dal 1° luglio 2022, in ottemperanza all’articolo 1, commi da 103 a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), le funzioni previdenziali sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), attualmente gestite dall’Istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI), verranno trasferite all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS procederà a liquidare:

  • le pensioni;
  • i trattamenti di disoccupazione e quelli di cassa integrazione guadagni.

A partire dalla dichiarazione 730/2022, quindi, il contribuente iscritto INPGI/1 (pensionato o beneficiario di prestazioni non pensionistiche) che invii la dichiarazione 730 precompilata oppure si rivolga a un CAF o a un professionista abilitato, avrà quale sostituto d’imposta l’INPS, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del 1° luglio 2022.

Nel caso in cui venga indicato l’INPGI come «sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio» al posto dell’INPS, la dichiarazione verrà respinta dall’INPGI tramite diniego.

In questi casi il contribuente dovrà presentare una nuova dichiarazione (integrativo di tipo 2) inserendo l’INPS come nuovo sostituto d’imposta.

Per i contribuenti iscritti alla Gestione separata INPGI/2 non cambia nulla e conseguentemente continueranno a indicare l’INPGI quale «sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio».

Per ogni approfondimento si richiamano le istruzioni fornite, come di consueto, con il manuale a uso dei CAF e dei professionisti abilitati al 730 con sostituto d’imposta INPS, pubblicato sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), nella scheda dedicata all’assistenza fiscale.

Ciò premesso, ai fini dell’assistenza fiscale 2022, i contribuenti muniti delle credenziali di autenticazione necessarie per l’accesso ai servizi on line dell’INPS (SPID almeno di II livello, CIE, CNS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.

Tale servizio è, inoltre, disponibile nella app “INPS mobile”, scaricabile da “Play Store” e da “App Store”.

Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati:

  • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
  • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
  • importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 in possesso del contribuente e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si rammenta quanto segue.

Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo, complessivamente a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e a credito del dichiarante e dell’eventuale coniuge, se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730.

Tale dato è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4, se a debito del contribuente, al rigo 161, con la seguente descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) o, se a credito del contribuente, al rigo 163, con la seguente descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

Oltre alla funzione di consultazione, a partire dal 15 luglio 2022, il servizio in esame, presente sul sito istituzionale dell’Istituto, consentirà ai contribuenti di trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza prevista per il 10 ottobre 2022.

L’applicazione dell’annullamento e/o della variazione della seconda rata di acconto dipenderà dai tempi di predisposizione dei flussi di pagamento relativi al mese di novembre 2022.

Qualora la richiesta pervenga dopo l’elaborazione della rata di prestazione di novembre 2022, il conguaglio a debito relativo alla seconda rata di acconto sarà applicato su tale rata. Con il pagamento del mese successivo verrà restituito quanto trattenuto.

Dal 2020 l’INPS riceve le risultanze contabili esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate e, pertanto, comunica solamente alla stessa Agenzia i casi per i quali non è tenuto a effettuare i conguagli (cosiddetto “diniego”).

Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di completare i conguagli a debito del modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere al versamento dei residui importi a debito, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione di tale sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.

Si precisa, inoltre, che nel caso di decesso del dichiarante in presenza di dichiarazione congiunta, il coniuge/parte dell’unione civile dovrà versare il debito del superstite, mentre potrà far valere il credito nella successiva dichiarazione dei redditi.

Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2022.

In merito, si ricorda che, come previsto nelle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (cfr. il paragrafo 9.1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 9 maggio 2013), la rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve concludersi entro il mese di novembre.

Per quanto sopra, in considerazione dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni, si precisa che non è possibile garantire l’applicazione del numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta, qualora la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno.

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