Amministratore di sostegno: chi lo chiede, come si fa il ricorso e cosa decide il giudice
Caregiver e non autosufficienza - 17 Ott 2026
Pubblicato il 17/10/2026
ℹ️ In breve: l’amministratore di sostegno aiuta chi, per malattia o disabilità, non riesce a gestire i propri interessi. Lo nomina il giudice tutelare, di norma del luogo di residenza o domicilio, su ricorso della persona stessa o di un familiare, senza avvocato. Per legge decide entro 60 giorni; la persona conserva i diritti non affidati all’amministratore.
L’amministratore di sostegno è la persona nominata dal giudice tutelare per assistere chi, per infermità o menomazione fisica o psichica, non può provvedere da solo ai propri interessi, anche solo in parte o per un periodo. Lo prevede l’articolo 404 del codice civile, introdotto dalla legge 6/2004. Il Ministero della Giustizia lo spiega nella sua scheda sull’amministratore di sostegno.
Per molte famiglie diventa necessario quando un genitore anziano non riesce più a gestire la pensione, il conto o le pratiche con banche e uffici. È una misura su misura: il giudice decide quali atti fa l’amministratore e quali restano alla persona.
Amministratore di sostegno: chi può chiederlo
Il ricorso può presentarlo, secondo il Ministero della Giustizia:
- la stessa persona interessata, anche se minorenne, interdetta o inabilitata;
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado;
- il tutore o il curatore;
- il pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali che seguono la persona hanno un obbligo: se conoscono fatti che rendono opportuna l’amministrazione di sostegno, devono presentare il ricorso o avvisare il pubblico ministero. Il Ministero ricorda anche che si può chiedere «in previsione di una propria eventuale futura incapacità».
Come si presenta il ricorso al giudice tutelare
Il ricorso va al giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio. Se la persona è ricoverata in modo permanente in una RSA, il Tribunale di Lecco indica come competente il giudice del luogo di ricovero; un ricovero temporaneo, per esempio per riabilitazione, non cambia il giudice. Per presentare il ricorso non serve un avvocato. Il codice civile (articolo 407) chiede di indicare:
- le generalità e la dimora abituale della persona;
- le ragioni per cui si chiede l’amministratore di sostegno;
- nome e domicilio, se si conoscono, di coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi.
Ogni tribunale ha i suoi moduli e le sue modalità di deposito. Il Tribunale di Milano, per esempio, indica che la domanda è esente dal contributo unificato e richiede 27 euro di diritti forfettari di notifica, pagati con pagoPA. Il Tribunale di Lecco chiede di mandare copia della domanda e della data d’udienza ai parenti più vicini.
Esempio (nostro). Una figlia vive a Bologna, la madre con demenza vive a Ferrara e non riesce più a gestire la pensione.
Il ricorso va al giudice tutelare di Ferrara, dove la madre ha la residenza.
La figlia può presentarlo da sola, senza avvocato, indicando nel ricorso fratelli e familiari stretti, e può proporsi come amministratrice. Il giudice sentirà la madre di persona, anche andando dove si trova.
Cosa decide il giudice e in quanto tempo
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona, recandosi se serve nel luogo in cui si trova. Tiene conto dei suoi bisogni e delle sue richieste. Il codice civile prevede che decida entro 60 giorni dalla richiesta, con un decreto motivato e subito esecutivo. Nella pratica i tempi dipendono dal tribunale: il Tribunale di Milano indica 90 giorni per completare l’istruttoria, compreso l’esame della persona. Nei casi urgenti può nominare un amministratore provvisorio per singoli atti.
Il decreto stabilisce:
- la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- gli atti che l’amministratore compie in nome della persona e quelli che la persona compie con la sua assistenza;
- i limiti di spesa, anche periodici;
- ogni quanto l’amministratore deve riferire al giudice.
La persona conserva la capacità di agire per tutto ciò che il decreto non affida all’amministratore. E può sempre compiere gli atti necessari alla vita quotidiana. Il decreto viene annotato a margine dell’atto di nascita.
Chi diventa amministratore e quali obblighi ha
La scelta guarda solo alla cura e agli interessi della persona. Chi vuole può indicare in anticipo il proprio amministratore, con atto pubblico o scrittura privata autenticata: il giudice può scegliere diversamente solo se manca la designazione o per gravi motivi. In mancanza, il giudice preferisce, se possibile, il coniuge non separato, il convivente stabile, i genitori, un figlio, un fratello o una sorella, un parente entro il quarto grado, o la persona indicata dal genitore superstite.
Non possono essere nominati gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura la persona. L’amministratore deve informare la persona degli atti da compiere e il giudice in caso di disaccordo. Il Tribunale di Milano indica che deve depositare l’inventario dei beni entro 60 giorni dalla nomina e il rendiconto ogni anno.
L’incarico è gratuito, ma può essere riconosciuta un’indennità su richiesta, come spiega il Tribunale di Lecco. Chi non è coniuge, convivente stabile, ascendente o discendente non è tenuto a proseguire oltre dieci anni.
L’errore da evitare: aspettare l’emergenza
Aspettare che la banca blocchi un’operazione, o che serva una firma urgente, significa presentare il ricorso in emergenza. Il ricorso, però, serve quando ci sono atti concreti da compiere: per il Tribunale di Lecco non basta che la persona sia incapace, occorre un interesse attuale e concreto a compiere atti che non può fare da sola, da indicare nella domanda. Per prepararsi prima c’è la designazione anticipata: la persona sceglie quando è ancora in grado di farlo. Per le altre tutele dell’anziano non autosufficiente si possono leggere le nostre guide su chi paga la retta RSA, sul contributo Long Term Care per l’RSA e sull’indennità di accompagnamento.
Chi assiste un familiare a casa trova anche la guida all’assegno di cura per anziani. Informazioni sul ricorso le dà la cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale competente.
FAQ — amministratore di sostegno
Domande frequenti su ricorso, nomina e poteri
Chi può chiedere l’amministratore di sostegno?
La persona interessata, il coniuge, il convivente stabile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore o curatore e il pubblico ministero. I servizi sanitari e sociali che seguono la persona devono presentare il ricorso o avvisare il pubblico ministero.
Serve un avvocato per il ricorso?
No. Il Ministero della Giustizia precisa che per presentare il ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
A quale giudice si presenta?
Di norma al giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio. Per chi è ricoverato in modo permanente in RSA il Tribunale di Lecco indica il giudice del luogo di ricovero.
Quanto costa il ricorso?
Dipende dal tribunale per le modalità. Il Tribunale di Milano, per esempio, indica l’esenzione dal contributo unificato e 27 euro di diritti forfettari di notifica, da pagare con pagoPA.
In quanto tempo il giudice decide?
Il codice civile prevede che il giudice tutelare provveda entro 60 giorni dalla richiesta, ma i tempi reali dipendono dal tribunale: Milano indica 90 giorni per l’istruttoria completa. Nei casi urgenti può nominare un amministratore provvisorio.
La persona perde i suoi diritti?
No. Conserva la capacità di agire per gli atti che il decreto non affida all’amministratore e può sempre compiere gli atti della vita quotidiana.
Posso scegliere io il mio futuro amministratore?
Sì, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il giudice può scegliere un’altra persona solo in mancanza di designazione o per gravi motivi.
L’amministratore di sostegno viene pagato?
L’incarico è gratuito, ma su richiesta può essere riconosciuta un’indennità, come spiega il Tribunale di Lecco.