Tumore al seno e invalidità: permessi 2026, congedo di 24 mesi e diritti sul lavoro
Invalidità e Disabilità - 12 Ott 2026
Pubblicato il 12/10/2026
ℹ️ In breve: con un tumore al seno la visita di invalidità civile va fatta entro 15 giorni dalla domanda. Le dipendenti con malattia in fase attiva o follow-up precoce e invalidità almeno al 74% hanno dal 2026 10 ore di permesso retribuito in più. La legge prevede anche un congedo non retribuito fino a 24 mesi.
Con un tumore al seno l’invalidità civile si chiede all’INPS con un iter più rapido, e chi lavora ha tutele precise sul posto di lavoro. La legge 106/2025 ha aggiunto due strumenti: un congedo fino a 24 mesi con conservazione del posto e, dal 1° gennaio 2026, 10 ore annue di permesso retribuito per visite ed esami. L’INPS ha dato le istruzioni sui permessi con la circolare 152/2025.
Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, e molte donne in cura si chiedono cosa succede al lavoro. Per il tumore al seno invalidità civile, permessi e congedo seguono regole diverse. Diverse tutele possono coesistere, ma ciascuna ha requisiti e regole di compatibilità propri: alcune dipendono dalla percentuale di invalidità, altre dal riconoscimento della disabilità grave, altre dall’accertamento della ASL. Le principali sono riassunte anche nella guida INPS “Diritti e tutele in caso di malattie oncologiche”.
Tumore al seno e invalidità civile: come si chiede e in quanto tempo
Si parte dal medico, che invia all’INPS il certificato medico introduttivo con la diagnosi oncologica. Entro 90 giorni si presenta la domanda online, con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato o un’associazione di persone con disabilità. Per le malattie oncologiche la legge 80/2006 prevede un iter accelerato: la visita deve avvenire entro 15 giorni dalla domanda e gli esiti producono subito i benefici. Se la malattia peggiora mentre la pratica è aperta, si può presentare una domanda di aggravamento.
La percentuale la stabilisce la commissione medica in base alle tabelle ministeriali e alla situazione della singola persona: non esiste una percentuale uguale per tutti i tumori al seno. Il 74% è la soglia dell’assegno mensile per gli invalidi parziali, che richiede anche età tra 18 e 67 anni, un reddito personale sotto il limite annuo e altri requisiti. Il verbale da solo non basta per il pagamento. Cosa spetta per ogni fascia è nella nostra tabella su invalidità civile: cosa spetta per ogni percentuale.
Le 10 ore di permesso retribuito dal 2026: chi le ha e come si chiedono
Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, possono avere 10 ore l’anno di permesso in più per visite, esami strumentali, analisi e cure mediche frequenti. La legge le riconosce per le malattie oncologiche «in fase attiva o in follow-up precoce» e per le malattie invalidanti o croniche. Per l’INPS serve comunque un’invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 74%, anche per la malattia oncologica.
Le ore si chiedono al datore di lavoro e si usano solo a ore intere. Serve la prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista di una struttura pubblica o privata accreditata; dopo la visita si consegna l’attestazione della struttura. Nel privato il datore paga un’indennità pari al 66,66% della retribuzione oraria e la recupera dall’INPS, con copertura figurativa. Nel pubblico paga l’amministrazione e la circolare indica la contribuzione obbligatoria.
Le 10 ore spettano anche al genitore dipendente con un figlio minorenne che ha una malattia oncologica in fase attiva o follow-up precoce, o una malattia invalidante o cronica. Per il figlio il requisito del 74% è soddisfatto se il verbale gli riconosce almeno l’indennità di frequenza. Le ore valgono per ogni figlio e per ciascun genitore, oltre a quelle per sé.
Esempio di calcolo (nostro, sulla regola della circolare INPS 152/2025). Retribuzione media globale giornaliera di 80 euro, orario di 8 ore al giorno: la retribuzione oraria è 80 ÷ 8 = 10 euro. L’indennità è il 66,66%, cioè circa 6,67 euro per ogni ora di permesso: usando tutte le 10 ore, circa 66,66 euro. Il calcolo reale lo fa il datore di lavoro sulla busta paga.
La circolare INPS esclude dai permessi gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi dello spettacolo. Serve inoltre un rapporto di lavoro in corso.
Il congedo fino a 24 mesi con il posto conservato
L’articolo 1 della legge 106/2025 permette ai dipendenti pubblici e privati con malattie oncologiche, o con malattie invalidanti o croniche, «che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento», di chiedere un congedo fino a 24 mesi, anche frazionato. La malattia va certificata dal medico di medicina generale o dallo specialista di una struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura la lavoratrice. Durante il congedo il posto è conservato, ma non c’è retribuzione e non si può svolgere alcuna attività lavorativa.
Il congedo parte dopo che sono finiti gli altri periodi di assenza giustificata, come il comporto per malattia. Non conta per l’anzianità né per la pensione: i contributi si possono però riscattare versandoli come nella prosecuzione volontaria. Restano valide le regole più favorevoli dei contratti collettivi. Al rientro, chi ha usato il congedo ha la priorità per il lavoro agile, se la mansione lo consente.
Per le stesse malattie, i lavoratori autonomi che lavorano in modo continuativo per un committente possono chiedere di sospendere il rapporto, senza compenso, fino a 300 giorni per anno solare. La regola generale della legge 81/2017 fa salvo il caso in cui venga meno l’interesse del committente.
Part-time, legge 104 e congedo per cure: le altre tutele
Il decreto legislativo 81/2015 (articolo 8) dà a chi ha una patologia oncologica il diritto di passare dal tempo pieno al part-time. La condizione è una capacità lavorativa ridotta, anche per gli effetti delle terapie salvavita, accertata dalla commissione medica dell’ASL. Quando lo chiede, la lavoratrice torna a tempo pieno. Chi assiste coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, figli o genitori malati ha invece solo una priorità nella trasformazione.
Se dalla malattia deriva una disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), la lavoratrice dipendente ha 3 giorni di permesso al mese, frazionabili in ore, oppure 2 ore al giorno (1 se l’orario è inferiore a 6 ore). Categorie escluse e regole per il part-time sono nella guida ai permessi legge 104 nel 2026.
Con un’invalidità che riduce la capacità lavorativa oltre il 50% c’è anche il congedo per cure (articolo 7 del decreto legislativo 119/2011): fino a 30 giorni l’anno, anche frazionati. Serve la richiesta di un medico del Servizio sanitario che colleghi le cure all’infermità invalidante riconosciuta, e le cure vanno documentate. Questi giorni non rientrano nel comporto e sono pagati con le regole delle assenze per malattia.
Assenze per malattia e chemioterapia
Durante le assenze per malattia il posto è conservato per il periodo di comporto previsto dalla legge e dal contratto collettivo. Secondo la guida INPS, nel lavoro pubblico in alcuni casi i giorni di cura possono essere esclusi dal comporto. Per le assenze legate a terapie salvavita, tra cui la chemioterapia, la guida INPS indica l’esclusione dall’obbligo delle fasce di reperibilità: la visita fiscale si può fare solo previo accordo con la lavoratrice.
Esenzione dal ticket e assegno ordinario di invalidità
Le malattie oncologiche sono tra le malattie croniche e invalidanti esenti dal ticket. Secondo il Ministero della Salute l’esenzione riguarda le prestazioni specialistiche appropriate per seguire la malattia e prevenirne gli aggravamenti. In esenzione nazionale non rientrano invece le prestazioni per la diagnosi, l’assistenza farmaceutica e quella protesica. L’esenzione si chiede alla ASL. Le esenzioni per invalidità seguono regole proprie, spiegate nella guida all’esenzione dal ticket sanitario 2026.
Chi lavora può avere diritto anche all’assegno ordinario di invalidità dell’INPS, che è una prestazione diversa dall’invalidità civile. Secondo la guida INPS riguarda dipendenti, autonomi iscritti all’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e iscritti alla Gestione separata con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo. Servono 5 anni di contributi, di cui 3 negli ultimi 5.
Cosa fare, passo per passo
- Chiedere al medico il certificato introduttivo e presentare la domanda di invalidità e di legge 104, anche tramite patronato.
- Con il verbale, verificare se si raggiunge il 74%: è la soglia indicata dalla legge 106 per il congedo e dall’INPS per le 10 ore di permesso.
- Per visite ed esami, chiedere al datore le 10 ore con la prescrizione del medico di base o dello specialista e consegnare poi l’attestazione.
- Se le terapie riducono la capacità di lavorare, valutare il part-time con l’accertamento della commissione ASL.
- Prima di chiedere il congedo lungo, controllare con l’ufficio del personale quanto resta del comporto e cosa prevede il proprio contratto.
FAQ — tumore al seno invalidità e lavoro
Domande frequenti su permessi, congedo e invalidità
Con un tumore al seno quanta invalidità viene riconosciuta?
Non c’è una percentuale fissa: la decide la commissione medica in base alle tabelle ministeriali e al caso concreto. Dal 74% si può avere l’assegno mensile, se ci sono anche i requisiti di età e di reddito.
Quanto tempo ci vuole per la visita di invalidità per un tumore?
Per le malattie oncologiche la legge 80/2006 prevede che la visita avvenga entro 15 giorni dalla domanda, e gli esiti producono subito i benefici.
Chi ha diritto alle 10 ore di permesso per malati oncologici?
Dal 1° gennaio 2026 i dipendenti pubblici e privati con malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce e, secondo l’INPS, un’invalidità civile riconosciuta di almeno il 74%. Anche i genitori dipendenti di un figlio minorenne con queste malattie, se il figlio ha almeno l’indennità di frequenza.
Le 10 ore di permesso sono pagate?
Sì. Nel settore privato il datore anticipa un’indennità pari al 66,66% della retribuzione oraria e la recupera dall’INPS, con copertura figurativa; nel pubblico paga l’amministrazione.
Il congedo di 24 mesi per malati oncologici è retribuito?
No. Il posto è conservato, ma non c’è stipendio, non si può lavorare e il periodo non vale per la pensione, salvo riscatto dei contributi.
Posso passare al part-time durante le cure?
Sì, è un diritto se la commissione medica dell’ASL accerta una ridotta capacità lavorativa, anche per gli effetti delle terapie. Su richiesta si torna poi a tempo pieno.
Le lavoratrici autonome hanno tutele?
Chi lavora in modo continuativo per un committente può chiedere di sospendere il rapporto, senza compenso, fino a 300 giorni l’anno, salvo che venga meno l’interesse del committente. Le 10 ore di permesso non valgono per gli iscritti alla Gestione separata.
Con la chemioterapia devo rispettare le fasce della visita fiscale?
Per le assenze legate a terapie salvavita, tra cui la chemioterapia, la guida INPS indica l’esclusione dalle fasce di reperibilità: la visita fiscale si fa solo previo accordo con la lavoratrice.